“Nel caso all’esame del giudice con la delibera del 27 giugno 2018 l’assemblea aveva deliberato la spesa straordinaria di 48.500 euro per l’esecuzione delle opere per i lavori di rifacimento cortile condominiale e pavimentazione box” (di proprietà esclusiva). In siffatta ipotesi “Si verterebbe, quindi, in una ipotesi di impossibilità giuridica dell’oggetto della delibera assembleare con conseguente difetto assoluto di attribuzioni dell’organo deliberante. L’impossibilità giuridica dell’oggetto, infatti, va valutata in relazione alle attribuzioni proprie dell’assemblea nel senso che quest’ultima “può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni”…. Perciò, l’assemblea non può perseguire finalità extra-condominiali appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi”. Essendo necessario, in tal caso “il consenso dei singoli proprietari esclusivi”.
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP