E’ quanto è stato ribadito dal Tribunale di Roma considerato che “avendo l’attore impugnato e censurato la delibera poiché, a suo dire, sarebbe stato applicato un criterio di ripartizione basato su tabelle non in vigore (e, dunque, l’applicazione in concreto della tabella) non può dirsi integrato un vizio di nullità che si avrebbe solo se, per ipotesi, l’assemblea a maggioranza (e non all’unanimità) avesse stabilito criteri di ripartizione contrari a quelli sanciti dall’art. 1123 c.c., ovvero modificato i criteri fissati dal regolamento contrattuale in precedenza adottato.
Tribunale di Roma, 20 settembre 2021 n. 14607
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Segretario Centro Studi Nazionale AP