“Costituisce facoltà del singolo condomino eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto il profilo funzionale e spaziale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere a nome proprio
l’autorizzazione relativa a tali opere”
T.A.R. Piemonte – II sez. – sentenza n. 686 del 02-07-2021
A cura di
Avv. Francesco Billetta
Centro Studi Nazionale AP