L’accettazione, da parte del nuovo amministratore, della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così
come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, “non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di
quest’ultimo da parte dei condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all’assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo
con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore”, con la conseguenza che la
sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, “non integra una ricognizione di
debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.
Trib. Viterbo sent. n. 1158 del 16.11.2023