“L’innovazione, ex art. 1120 cod. civ., ricorre nell’ipotesi in cui la modifica materiale comporti una alterazione dell’entità sostanziale del bene o ne muti la destinazione originaria. La sostituzione del pannello della porta non può essere considerata come una innovazione in quanto non viene mutata la consistenza e la destinazione”. Dovendosi invece considerarla una mera opera “diretta a rendere più comodo il godimento della cosa comune”.
Cass. n. 35957 del 22/11/2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP