Il potere dell’assemblea del condominio di procedere con la revisione contabile è sancito dall’art. 1130-bis c.c. il quale dispone che “l’assemblea di condominio può in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. Lo scopo della revisione è quello di garantire una maggiore trasparenza dei bilanci, anche attraverso la verifica dei pagamenti effettuati dai singoli condomini pro quota e garantire una corretta ripartizione delle spese.
Trib. Roma sent. n. 1510 del 29.01.2024