“L’invio di solleciti presso lo stabile condominiale, ove non vi sia un soggetto o un locale addetto alla ricezione, invece che presso lo studio dell’amministratore non è idoneo a interrompere la prescrizione del credito vantato dall’appaltatore nei confronti del condominio”
Trib. Roma 25.10.2021 n. 16636
A cura di:
Avv. Massimo Ginesi
Responsabile Area Legale
Centro Studi Nazionale AP