“La norma, infatti, correttamente intesa, comporta che, in caso di omessa convocazione di tutti i soggetti legittimati, la delibera adottata sia suscettibile di impugnazione, nel prescritto termine di trenta giorni, su istanza del solo soggetto interessato (cfr Corte di Appello di Napoli, sent. n. 3562 del 25/07/2023) o su istanza di soggetti terzi, nel caso in cui la partecipazione di un soggetto non legittimato abbia in concreto inciso sulla valida costituzione e deliberazione dell’organo assembleare.”
Trib. Napoli n. 3153del 19.3.2024