“Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza quello secondo il quale la notifica compiuta presso lo stabile condominiale è nulla se nell’edificio non è situato l’ufficio dell’amministratore; ed infatti, secondo l’insegnamento della S.C. “…la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. cod. proc. civ. Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto “ufficio” dell’amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.”
Tribunale di Roma, 25.10.2021 n. 16636
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP