“Deve quindi ritenersi che la nomina di un nuovo amministratore, in sostituzione del precedente dimissionario, spieghi efficacia, peraltro anche nei confronti dei terzi, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell’assemblea, nelle forme di cui all’art. 1129 cod. civ., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore”.
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP