“La mancata comunicazione dei dati previsti dall’art. 1129, comma 2, cod. civ. – da parte dell’amministratore – non ha alcun riflesso legale sulla validità della delibera di nomina e può semmai differentemente rilevare – ai sensi dell’art. 1129, comma 12, n. 8, cod. civ. – ai fini di un’eventuale revoca dall’incarico per gravi irregolarità”.
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP