Il fatto. L’assemblea, in considerazione delle limitate dimensioni del cortile condominiale, deliberava il divieto di parcheggio nello stesso, limitando la sosta a mezz’ora per carico e scarico, evitando così che se ne impedisse da parte degli altri. Una condomina impugnava la delibera, approvata con la maggioranza di 1/3, sostenendo invece la necessità di una maggioranza qualificata trattandosi, a suo dire, di divieto d’uso di un bene comune. La Cassazione rigetta le tesi della condomina e chiarisce che: “ L’assunto contrasta con il principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale le determinazioni dell’assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria dell’uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non alterano la destinazione della cosa comune, ma si limitano a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario secondo le rispettive circostanze, cosicché tali delibere non richiedono maggioranze qualificate”.
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP