“La circostanza, che il convenuto non si sia costituito in giudizio, secondo la Cassazione, non può essere valutata come significativa della volontà dello stesso di aderire alle ragioni dell’altra parte: tale condotta ha una valenza totalmente neutra, anzi, potrebbe anche essere giudicata negativamente come espressione di “mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”
Trib. Roma 18 gennaio 2022, n. 744
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP