Irregolarità della convocazione assembleare: l’amministratore non ne risponde. E ciò in quanto ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. il compito dell’amministratore è limitato a dover procedere alla convocazione dell’assemblea, ma poi: “E’ compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato
al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge”
Trib. civ. Modena, sent. n. 732 del 5.5. 2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP