“In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento, ai f ini dell’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., sia nel casoin cui non sia contestata l’avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l’atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.”
C. Appello Ancona sent. n. 123 del 18.01.2024