“Il danno al decoro dello stabile «non si verifica quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme armonico dello stabile, a prescindere dal pregio artistico che possa avere l’edificio». Tale danno persiste anche qualora ci siano stati precedenti interventi contro i quali non sia stata sollevata la violazione.”
Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2021, n.14598
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Segretario Centro Studi Nazionale AP