“In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione come nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all’art. 1126 c.c., la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia destinata perciò tanto a coprire
la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all’appartamento cui è collegata”.
CASS. SENT. N. 35316 del 18.11.2021
A cura di
Avv. Francesco Billetta
Centro Studi Nazionale AP