“all’assemblea di condominio, nell’esercizio delle attribuzioni di cui ai numeri 2) e 3) dell’art. 1135, comma 1, c.c., e dunque al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, è consentito di deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, soltanto in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata”
Cass. n. 23128 dell’29/07/2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP