“Come si evince dal fascicolo di parte attorea, reputata onerata alla prova rigorosa dei fatti posti a fondamento della domanda, soprattutto nella materia de qua ove si discute di ‘ammanco di cassa’ e violazione di doveri da parte dell’amministratore inerenti il mandato nei confronti del consesso condominiale, la stessa ha provveduto al deposito della sola relazione tecnica di parte e del verbale relativo al passaggio delle consegne, mentre nessuna allegazione risulta essere effettuata da parte del Condominio attore in persona del nuovo amministratore, della documentazione di proprietà ed in possesso del Condominio medesimo a sostegno della doglianza dei fatti lamentati. Con ciò si intende dire che in allegato alla relazione tecnica ed al fascicolo di parte attrice non sono stati offerti i documenti, in originale, che comprovino le doglianze attoree; né sarebbe stato possibile procedere alla nomina di un CTU per ricavare elementi di conferma di quelli posti dall’attore in quanto in tal caso la relazione di Ufficio sarebbe stata esplorativa. il richiamo della documentazione posta a sostegno dell’azione ordinaria non equivale alla allegazione della medesima ai fini di adempiere all’onere della prova. La parte attrice avrebbe dovuto depositare in via telematica ovvero chiedere autorizzazione al deposito in forma cartacea laddove la documentazione fosse di notevole quantità sin dal deposito del proprio atto introduttivo ed in ogni caso con le memorie istruttorie. L’omissione in esame non può ritenersi supplita con il mero richiamo alla perizia di parte, che peraltro di per sé non costituisce un mezzo di prova definitivo.”
Trib. Roma Sent. n. 1 del 03.01.2022
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP