“Secondo l’ordinanza n. 7874/2021 della Corte di Cassazione, richiamata l’assimilabilità al mandato del rapporto intercorrente tra condominio e amministratore (cfr. SS.UU. 20957/2004), l’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell’art. 1725, c.1, cc salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico”
Ma nel caso qui trattato: “la delibera assembleare di nomina del febbraio 2018 non indica espressamente un termine dell’incarico, deve farsi quindi riferimento alla durata – un anno – prevista per
legge e la delibera del febbraio 2019, con la quale l’assemblea ha proceduto alla nomina di un nuovo amministratore, è intervenuta alla scadenza del primo anno di mandato e ha impedito il rinnovo automatico del contratto, quindi non di revoca si tratta ma di mancato rinnovo e non sorge il diritto di credito risarcitorio.”
Trib. Pisa sent. n. 1249 del 11.10.2023