“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”

Henry Ford, imprenditore statunitense

Indirizzo

Via Giulio Aristide Sartorio 40,
00147 Roma

Attività associative

Iscriviti

È possibile iscriversi compilando il formulario nella pagina dedicata

News

Gennaio 12, 2022

ILLEGITTIMA L’APERTURA DI UN VARCO SU UN MURO PERIMETRALE TESA A METTERE IN COMUNICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARI UBICATE IN DUE EDIFICI DISTINTI, SENZA IL CONSENSO UNANIME DEI CONDOMINI

Il Tribunale fiorentino, uniformandosi alla prevalente e costante giurisprudenza di legittimità, ha stigmatizzato la condotta della condomina ritenendo che la stessa “ha agito in modo indebito in quanto tali collegamenti hanno alterato la destinazione del muro perimetrale che ha la funzione di RECINGERE l’edificio, imponendo altresì un peso qual è una servitù a favore di beni di proprietà esclusiva a detrimento di un bene comune; P avrebbe dovuto così acquisire preventivamente il consenso di tutti i condomini del civico nr. z; in pratica l’inglobamento di parte del muro perimetrale nell’ambito di propri manufatti ha determinato l’asservimento dell’edificio condominiale ad un fondo altrui (v. Cass. 14.6.2013 nr.15024).

Tribunale di Firenze n. 3204 13/12/2021

A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP

TAGS: