Il Tribunale fiorentino, uniformandosi alla prevalente e costante giurisprudenza di legittimità, ha stigmatizzato la condotta della condomina ritenendo che la stessa “ha agito in modo indebito in quanto tali collegamenti hanno alterato la destinazione del muro perimetrale che ha la funzione di RECINGERE l’edificio, imponendo altresì un peso qual è una servitù a favore di beni di proprietà esclusiva a detrimento di un bene comune; P avrebbe dovuto così acquisire preventivamente il consenso di tutti i condomini del civico nr. z; in pratica l’inglobamento di parte del muro perimetrale nell’ambito di propri manufatti ha determinato l’asservimento dell’edificio condominiale ad un fondo altrui (v. Cass. 14.6.2013 nr.15024).
Tribunale di Firenze n. 3204 13/12/2021
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP