La sentenza se per un verso esprime il condivisibile principio dell’obblio di redazione del verbale assembleare anche nel caso in ci non venga assunta alcuna delibera, benchè l’assemblea si sia costituita, per altro verso non ci trova d’accordo nel ben diverso caso in cui il medesimo dovere lo estende, senza alcuna specificazione, alle sedute assembleari che non si sono svolte per “mancata costituzione”,come accade in occasione della “prima convocazione”. Non a caso la sentenza della S.C. riportata a sostegno è relativa ad un caso antecedente alla novella riformatrice della L. 220/2012.
“L’obbligo di verbalizzazione scritta e il conseguente obbligo dell’amministratore di trascrivere il verbale nel registro dei verbali dell’assemblea, sussiste anche nell’ipotesi in cui l’assemblea nulla deliberi o vada deserta siccome si evince dal succitato art. 1130 punto 7 che prescrive per l’appunto anche la annotazione delle “le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea” (cfr Cassazione (sentenza 22.5.1999, n. 5014).”
Trib. Padova sent. del 21.12.2023