L’art.1132 c.c. prevede che il condomino, di fronte alla decisione dell’assemblea condominiale di promuovere o subire un giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria, può decidere di estraniarsi dalla delibera assembleare, manifestando il proprio dissenso rispetto alle conseguenze della lite, nell’ipotesi che il condominio soccomba.
Egli, pertanto, è comunque tenuto a partecipare alle spese riferite alla difesa in quanto, in ipotesi in cui il condominio dovesse risultare vittorioso, sarebbe destinatario di un indubbio vantaggio costituito dalla mancata partecipazione alle spese riferite alla difesa giudiziale. Il dissenso, infatti, opera per tenere indenne il dissenziente da quanto si debba, per avventura, corrispondere, all’esito (sfavorevole)della lite, alla controparte e non nelle altre ipotesi.