La ristrutturazione dell’impianto fognario bisognoso di interventi strutturali, in quanto necessaria alla conservazione ed al godimento
della cosa comune, non costituisce innovazione e rientra nei poteri insindacabili dell’assemblea la decisione relativa alle modifiche del detto servizio comune quando sia dettata dalla necessità di sopperire all’insufficienza strutturale e funzionale di quello preesistente in considerazione delle sopravvenute maggiori esigenze anche igieniche.
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IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTOFOGNARIO NON E’ INNOVAZIONE
