“Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto,
ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa
dirsi contraria alla legge, agli effetti dell’art. 1137, comma
2, cod. civ., occorre accertare, alla stregua di valutazione di
fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei
diversi criteri di redazione dettati dall’art. 1130-bis cod. civ.
discenda una divaricazione tra il risultato effettivo
dell’esercizio, o la rappresentazione della situazione
patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio
invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di
contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota
esplicativa della gestione non sia possibile realizzare
l’interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta
dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la
presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo
conto della sostanza dell’operazione
Cass. ord.za n. 28257 del 9.10.2023
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP