” La disciplina codicistica inerente la possibilità del distacco del singolo condomino dall’impianto condominiale di riscaldamento centralizzato, di cui all’art.
1118 c.c. subordina l’esercizio di tale facoltà alla condizione che lo stesso dimostri che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa a carico dei rimanenti condòmini, poiché, in caso contrario, egli si esporrà al rischio di essere chiamato al ripristino dello status quo ante.”
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP