Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ribadisce il principio che, in ordine alle facoltà di utilizzo dei beni comuni, in capo al conduttore convivono i medesimi diritti e doveri del proprietario dell’unità immobiliare. “ Il conduttore di un’unità immobiliare compresa in un
edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell’unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno)”
Cass. sez. II, 26/05/2021, n.14598
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP