Per quanto sia un principio cardine del diritto condominiale, il Tribunale di Palermo è stato chiamato a pronunciarsi ribadendo che “Come affermato sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, il mancato pagamento delle quote condominiali legittima l’amministratore ad agire nei confronti dei condomini morosi, ai sensi degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. cc., e non degli inquilini ed il conduttore rimane estraneo alla gestione del condominio. Il proprietario locatore ha solo un diritto di rivalsa nei confronti del conduttore dopo aver provveduto ad anticipare le spese all’ente di gestione (cfr. Cass. n. 25781/2009, Trib. Di Roma n. 8655/2019). Alla luce di quanto osservato, l’opposizione proposta da … va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Tribunale di Palermo, 30 settembre 2021 n. 3607
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP