La presente pronuncia della S.C. smentisce in toto l’orientamento contrario e sin qui costante, espresso da Cass. 3636 del 2014.
“In tema di condominio negli edifici, le obbligazioni parziarie dei singoli condomini nei confronti del creditore possono dirsi estinte solo in conseguenza del pagamento effettuato in favore di quest’ultimo da parte dell’amministratore o da parte del singolo condomino escusso per l’intero; l’imputazione del pagamento parziale effettivamente pervenuto al creditore ad estinzione delle obbligazioni parziarie dei singoli condomini che abbiano in qualche modo contribuito a formare la relativa provvista (anche con il versamento successivo della stessa, in rivalsa, in favore di chi abbia effettuato quel pagamento, in quanto escusso per l’intero) può essere effettuata anche “ex post”, con la comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. cod. civ.”
CASS. ord. n. 36283 del 28.12.2023