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Maggio 17, 2024

IL CONDOMINIO NON PUO’ DELIBERARE DI POSIZIONARE LE ANTENNE TELEVISIVE DEI CONDOMINI SU DI UNA TERRAZZA DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA

“L’esclusività del diritto sulla superficie esterna posta al livello dell’appartamento, si tratti di diritto di proprietà o di diritto personale, esclude che il Condominio possa intervenire per comprimerlo o conformarlo alle esigenze comuni o di singoli condomini, se non nei soli casi in cui sia in gioco la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti. Invero, quando il lastrico solare è nell’uso esclusivo di un condomino i poteri dell’assemblea sono limitati alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, elementi connessi con la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, essendo esclusa, al di fuori di tale funzione e salvi i limiti dettati dall’art. 1122 c.c., la possibilità di interferire sull’esercizio del diritto individuale.

È vero che l’art. 1122 bis c.c. prevede il diritto di installare antenne radiotelevisive sulla terrazza o sul lastrico solare quando necessario per la ricezione di programmi radiotelevisivi; e però trattasi di una possibilità dipendente, intanto, dalla dimostrata inutilizzabilità di spazi propri dell’utente del servizio radiotelevisivi.”

C. Appello Palermo. sent. n.672 del10.04 2024

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