“L’esclusività del diritto sulla superficie esterna posta al livello dell’appartamento, si tratti di diritto di proprietà o di diritto personale, esclude che il Condominio possa intervenire per comprimerlo o conformarlo alle esigenze comuni o di singoli condomini, se non nei soli casi in cui sia in gioco la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti. Invero, quando il lastrico solare è nell’uso esclusivo di un condomino i poteri dell’assemblea sono limitati alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, elementi connessi con la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, essendo esclusa, al di fuori di tale funzione e salvi i limiti dettati dall’art. 1122 c.c., la possibilità di interferire sull’esercizio del diritto individuale.
È vero che l’art. 1122 bis c.c. prevede il diritto di installare antenne radiotelevisive sulla terrazza o sul lastrico solare quando necessario per la ricezione di programmi radiotelevisivi; e però trattasi di una possibilità dipendente, intanto, dalla dimostrata inutilizzabilità di spazi propri dell’utente del servizio radiotelevisivi.”
C. Appello Palermo. sent. n.672 del10.04 2024