“Come è noto il condominio è un mero ente di gestione mentre la titolarità dei beni, sia quelli in proprietà individuale che quelli in proprietà comune, spetta ai soli condòmini: ne deriva che una azione quale quella di usucapione, che mira ad accrescere l’entità dei beni comuni non può mai essere esercitata dal condominio ma solo dai singoli condomini, potendo solo questi ultimi divenire titolari pro -quota del bene usucapendo”
Tribunale Roma, sent. n. 588 del 17/01/2022
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP