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Febbraio 15, 2022

I VIZI DELLE OPERE IN APPALTO: L’INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ANNUALE

“Il termine annuale di prescrizione è validamente interrotto con la ricezione della lettera di essa in mora anche da parte del solo difensore, come ritiene Cass. n. 25984 del 05/12/2011, secondo cui l’efficacia interruttiva va riconosciuta all’atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale efficacia all’atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all’avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, al fine anzidetto, l’effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell’attività giudiziale; l’apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell’apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento (cfr. Cass. n. 5208 del 17/03/2015)”

Tribunale Firenze n. 26606 del 10/02/2022

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

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