“In ordine ai poteri dell’amministratore in prorogatio, gli stessi sono previsti automaticamente dalla legge in qualunque ipotesi di cessazione dell’incarico (per scadenza; per revoca anche giudiziale; per dimissioni) al fine di non lasciare il condominio privo di rappresentanza sino alla nomina del suo successore e non possono essere né elusi, né modificati dall’amministratore dimissionario o dall’assemblea”
Trib. Roma 24 marzo 2021, n. 5166
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP