E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Roma a fronte di reiterati intasamenti della condotta di scarico condominiale, dovuti allo smaltimento di reflui significativi che, in sede di CTU, sono risultati ascrivibili unicamente all’attività commerciale posta nei locali di proprietà di un condomino e locati a terzi.
Il locatore si era riservato il potere di decisione e di attuazione dei lavori e delle manutenzioni importanti e/o straordinarie, fra cui debbono ritenersi rientranti gli interventi necessari a modificare il sistema di scarico fognario per renderlo funzionale alla qualità e alla quantità dei reflui derivanti dall’attività svolta nell’immobile sulla base del contratto medesimo, sicché il mancato adeguamento degli impianti alle esigenze di corretto ed efficace smaltimento degli scarichi delinea una responsabilità della parte locatrice.
Trib. Roma sez.VII 6.9.2021 n. 14115
A cura di:
Avv. Massimo Ginesi
Responsabile Area Legale
Centro Studi Nazionale AP