“Le eventuali poste a titolo di ‘saldi derivanti da bilanci precedenti, meramente richiamate nei riparti di bilancio di esercizi successivi portati all’approvazione, lungi dal dover essere oggetto di un riconoscimento ulteriore da parte del debitore, non sono neanche frutto della delibera successiva’ (nella quale sono richiamati). Invero le eventuali poste a titolo di saldi derivanti da bilanci precedenti, meramente richiamate a fini contabili per esigenze di chiarezza e di veridicità (v. art. 1130 bis cc) nei riparti di bilancio di esercizi successivi portati all’approvazione, non devono nuovamente essere approvati in quanto hanno natura dichiarativa e trovano la loro fonte nelle delibere di approvazione dei precedenti bilanci donde non devono essere nuovamente approvati né riconosciuti”
Tribunale Roma 1° luglio 2021, n. 12563
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP