“ Si rileva, tuttavia che la legge non prescrive particolari
modalità di notifica ai condomini dell’avviso di convocazione
dell’assemblea, essendo la comunicazione eseguibile in
qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può
essere provata dall’amministratore attraverso univoci elementi e
circostanze di fatto dalle quali risulti, anche in via presuntiva,
che il condomino abbia, in concreto, ricevuto notizia della
convocazione”
Trib. Latina sent. n. 1463 del 22.06.2023
“ Il legislatore della riforma, al fine di ovviare ai contrasti
interpretativi del passato, ha voluto tipizzare le forme della
comunicazione dell’avviso così da garantirne l’effettiva
conoscibilità da parte del destinatario e il motivo di tale
limitazione va ricercato nell’esigenza di utilizzare solo quei
sistemi di comunicazione che diano le stesse garanzie della
raccomandata con avviso di ricevimento”.
Trib. Roma sent. n. 356 del 10.01.2023
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP