Benchè non propriamente una “news”, abbiamo ritenuto utile dare spazio ad una rilevante sentenza che non ha avuto nei media, quel diffuso risalto che diversamente merita. Tanto più che tale sentenza è stata pronunciata dal Presidente della sezione specializzata in condominio del Tribunale capitolino.
“Lo stesso bilancio contiene le singole ripartizioni riguardanti gli esercizi 2014, 2015 e 2016…..E’ quindi da rilevare che l’art.1130 c.c. impone all’amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. La previsione in esame sancisce quindi l’obbligo per l’amministratore di rendere annualmente il conto della sua gestione. Del resto il principio di annualità della gestione discende dai riferimenti dell’articolo 1135 c.c. all’annualità tanto del bilancio preventivo quanto del rendiconto consuntivo, con la conseguenza (esplicitata in Cass. n. 7706/96) della nullità della deliberazione condominiale che vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l’obbligo della contribuzione. Ciò trova spiegazione nell’esigenza inderogabile che il rendiconto condominiale, riferito ad un anno di gestione, non possa prescindere dai saldi della gestione precedente per consentire all’amministratore di predisporre un documento contabile allineato e quindi effettuare quella serie di operazioni contabili che consentano di collegare un nuovo esercizio finanziario alle annualità precedenti, contestualizzando il tutto in un unicum contabile privo di soluzioni di continuità, adeguando anche (e necessariamente) lo stato patrimoniale.”
Trib. Roma sent. n. 7567 dell’08.04.2019
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP