Il caso affrontato dal Tribunale ravennate verte su di una impugnazione di delibera a mezzo della quale l’assemblea ha approvato l’accollo al singolo condomino delle spese (convocazioni, affitto sala etc…) relative ad una assemblea tenutasi per irrogare (come avvenuto) alla stessa delle sanzioni (previste dal Regolamento) a causa di un comportamento vietato tenuto dalla stesso. Il Tribunale accoglieva la doglianza poiché: “Le spese sostenute per il funzionamento degli organi condominiali sono sostenute nell’interesse della collettività condominiale e devono, pertanto, essere ripartite secondo il criterio di cui all’art. 1123 c.c. Il criterio della responsabilità o della causalità, dunque, non può essere un criterio di ripartizione delle spese, potendo al più – ed ove
ne sussistano i presupposti – il Condominio chiedere il risarcimento dei danni provocati dal condomino con la sua condotta. Derogando al criterio di ripartizione delle spese, la delibera è, in parte qua, affetta da nullità.
Trib. Ravenna n. 477 del 12.10.2023
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP