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Ottobre 18, 2021

E’ NULLA LA DELIBERA CHE APPROVI COSTRUZIONI EFFETTUATE DA SINGOLI CONDOMINI NELLA COLONNA D’ARIA SOVRASTANTE IL CORTILE COMUNE

“E’ nulla la delibera che autorizza costruzioni nel cortile comune, poichè negli edifici in condominio la funzione del cortile è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano; pertanto lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 c.c., comma 3, l’utilizzazione ancorchè parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la
destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale, pertanto, è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi; la delibera che approvi questi ultimi è affetta da nullità rilevabile d’ufficio.”

Trib. Terni 22 settembre 2021 n. 762

A cura di:
Avv. Massimo Ginesi
Responsabile Area Legale
Centro Studi Nazionale AP

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