Il Decreto-legge 39/2024 ha introdotto una modifica importante per i bonus edilizi: dal 29 maggio 2024, non è più possibile la cessione “differita” delle rate residue dei crediti d’imposta per gli interventi “edilizi optabili”.
Se si è già detratta una o più rate del bonus per interventi edilizi fatti dal 2020, non potrai più cederle ad altri (ad esempio a imprese o istituti di credito) per ottenere il rimborso immediato. Bisognerà utilizzare obbligatoriamente le rate residue tramite la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Il comma 7 stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121”.
La nuova regola vale per tutti i tipi di bonus edilizi “optabili”, tra cui:
- Recupero del patrimonio edilizio
- Efficienza energetica (ecobonus e superbonus)
- Interventi antisismici (sismabonus e superbonus)
- Bonus facciate
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- Superamento di barriere architettoniche (bonus barriere 75%)
Il divieto è solo per i soggetti beneficiari delle detrazioni e non per i cessionari.
La cessione “da cassetto fiscale a cassetto fiscale” di singole rate annuali di crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione già esercitate rimane invece possibile. Questa possibilità permane e a nulla rileva il fatto che una o più delle annualità dello stesso credito che viene ceduto siano state già utilizzate in compensazione sul modello F24 dal fornitore o dal cedente.