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Febbraio 03, 2022

DISTACCO DALL’IMPIANTO CENTRALIZZATO. E’ PRELIMINARE ONERE DEL CONDOMINO DARE PROVA CHE NON COMPORTI AGGRAVI E/O SQUILIBRI

“Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che “dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini”, e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale. L’onere della prova in capo al condomino che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall’impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei prescritti presupposti. Da tanto consegue
che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o “aggravi” per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Né, ed è bene precisarlo, l’interessato, ai sensi dell’art.1118 cod. civ., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa
a norma”, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco “non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. (Cass. civ., sez. III, 3/11/2016, n. 22285). La portata della norma, dunque, lascia al giudice solo la verifica dell’esistenza delle condizioni che determinano la legittimazione al distacco e del conseguente onere probatorio assolto dal condomino distaccante. Invero, affinché il distacco possa dirsi operante e legittimato per ottenere l’esonero dal pagamento delle spese per il consumo non è sufficiente che il condomino si distacchi, ma deve anche fornire la prova che il distacco non comporti aggravio di spese né squilibrio termico.

Trib. Roma 22/11/2021, n.18141

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

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