“Ai sensi dell’art. 1135, comma 1, n. 4, “L’assemblea dei condomini provvede… alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”. Ebbene, “La giurisprudenza ha chiarito la
natura di norma imperativa dell’art. 1135 c.l n.4 c.c., non derogabile dalla volontà dei privati e la cui violazione comporta, secondo le regole ordinarie, la nullità della delibera adottata” (Trib. Modena Sez. I, Sent., 16-03-2021, ma si vedano altresì, ex multis, Trib. Roma Sez. V, 04/01/2021; Trib. Modena, 16 maggio 2019, n. 763; Tribunale di Roma, Sez. V, 19 giugno 2017; Trib. di Udine, sez.I, 17.01.2018). Pertanto, deve essere incidentalmente dichiarata la nullità della delibera assembleare assunta in data 26.9.2017 in relazione al punto 5 dell’ordine del giorno, mancando la costituzione del fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.”
Tribunale Milano n. 1029 del 13/12/2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP