Il Condominio riconosceva di non aver convocato l’attore,
ma difendendosi sostenendo che fosse “onere dell’erede comunicare all’amministratore il decesso del condomino e
l’accettazione dell’eredità, con assunzione in capo a sé dei diritti ed obblighi condominiali ” (citando, all’uopo, Cass. 6926/2007).
“Tale massima tuttavia appare ormai superata dal chiaro disposto legislativo introdotto a seguito della novella del 2012…. L’art. 1130 comma 6 c.c. …. ha introdotto un preciso obbligo di legge a carico del legale rappresentante dell’ente collettivo di individuare presso i pubblici registri, in caso di mancata collaborazione, gli aventi diritto a partecipare alle assemblee e di aggiornare l’anagrafe condominiale.
Trib. Roma sent. n. 12700 del 6.09.2023