Con il Dl 77/2021 c.d semplificazioni bis approvato nella giornata di ieri dal Senato, sono state apportate alcune modifiche al superbonus 110% con l’ obiettivo di renderlo più agevole.
Ecco le principali modifiche approvate:
– sono ammesse al Superbonus 110%, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di miglioramento antisismico a condizione che non siano già stati richiesti come intervento trainato ai sensi del comma 2 dell’art. 119;
– per alcuni soggetti individuati dalla legge stessa, viene riconfermato il limite di spesa ammesso al superbonus 110% per le singole unità immobiliari. I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti:
– svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
– possedere immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito registrato regolarmente in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge;
– per gli interventi di cui all’art. 119 del Dl 34/2020 la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo. La decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente in caso di mancata presentazione o interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione dei dati; non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, il nuovo limite si calcola moltiplicando per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto di intervento, la superficie media di una unità abitativa , come ricavabile dal Rapporto Omi.