Anche per le #assemblee condominiali al chiuso è obbligatorio esibire il #greenpass
A partire dal 06 agosto 2021 sarà obbligatorio, in determinati luoghi, esibire il #certificatoverde (Green Pass) che attesti l’avvenuta #vaccinazione anti #covid19, la guarigione da #coronavirus o l’esito negativo di un #tampone effettuato nelle ultime 48 ore.
A chiarirlo è statolo stesso Ministero della Salute rifacendosi al DL del 23 luglio n. 105.
Anche se nel Decreto legge non si fa nessun riferimento esplicito alle assemblee condominiali, tuttavia da una interpretazione del testo e da quanto chiarito dal Ministero della Salute, si ritiene che anche per quanto riguarda le assemblee condominiali da tenersi in #locali al chiuso in qualsiasi struttura ricettiva quali, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sarà necessario esibire il Green pass da parte dei Sigg. condomini che vorranno partecipare in presenza.
E’ stato anche chiarito che la verifica dell’identità vaccinale è posta a carico dei gestori dei locali utilizzati. A questo scopo è stata messa a punto una App – VerificaC19 – il cui funzionamento è il seguente:
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code in formato digitale o anche in cartaceo;
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
3. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
Gli operatori che possono verificare la Certificazione sono:
a. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
b. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
c. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
d. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
e. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Da quanto sopra esposto, sembra chiaro che sia l’amministratore condominiale che il presidente dell’assemblea nominato, nel caso di assemblea tenute in presenza ed al chiuso, non sono soggetti preposti alla verifica del certificato vaccinale, tranne che l’assemblea si tenga presso i locali dello studio dell’amministratore. In quel caso lo stesso riveste anche il ruolo di gestore e/o proprietario del locale e pertanto è tenuto alla verifica.
Al fine di manlevare qualsiasi responsabilità in capo all’amministratore, AP consiglia ai propri associati che dovessero trovarsi in situazioni come quelle sopra descritte, di verbalizzare l’avvenuta verifica dei Green pass dei partecipanti da parte del gestore dei locali utilizzati per la riunione condominiale.
Per concludere si ritiene di consigliare la convocazione delle assemblee condominiali in remoto o in forma mista per consentire a chi non è in possesso del certificato vaccinale di partecipare alle assemblee.
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