“La mancanza dei requisiti l’amministratore di condominio rileverebbe più come motivo di revoca dell’amministratore da far valere nelle sedi competenti e non può costituire motivo d’impugnativa della delibera di nomina e tanto meno ai fini della eccepita invalidità delle attività compiute” – Corte Appello Milano 15 giugno 2021, n. 1873
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP