IL PROPRIETARIO DEL PIANO SOTTOSTANTE IL TETTO COMUNE PUO’ APRIRE ABBAINI A SUO ESCLUSIVO USO SENZA BISOGNO DI ALCUNA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE – “L’apertura di abbaini da parte del proprietario del piano sottostante al tetto comune costituisce solo modifica e non innovazione della cosa comune e pertanto non necessita della previa approvazione dell’assemblea, come invece per le innovazioni vere e proprie” – TAR Piemonte, 2 luglio 2021, n. 686 –
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP