“A differenza di quanto previsto dall’art. 1134 c.c. – che consente il rimborso al condomino delle spese sostenute senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza- l’art. 1135 c.c., non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute dall’amministratore nell’interesse comune; ne consegue che l’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e,
di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di Delibera di esecuzione.
L’unico limite è che non si tratti di spese prive di qualsiasi inerenza alla gestione condominiale”
Cass. n. 27719 dell’12/10/2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP