“Per l’amministratore, si tratta di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione di terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore.
L’espressa previsione normativa fa venir meno ogni dubbio sulla possibilità di frapporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza, peraltro esclusi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008.
La mancata comunicazione è atto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva, la quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limi dell’apprezzabile sacrificio. L’amministratrice è pertanto tenuta a comunicare al ricorrente i “dati dei condòmini morosi”, comprendenti : l’indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato.”
Trib. Roma sent. n. 1190del 21.01.2024