“In tema di condominio negli edifici, ai fini della responsabilità delle obbligazioni verso il condominio, deve valorizzarsi il momento di insorgenza del debito. Ne consegue, in materia successoria, che, per i debiti maturati prima della morte del “de cuius”, gli eredi sono chiamati a corrispondere una somma pari alla loro quota di proprietà” (e quindi ognuno di essi ne risponde pro-quota)
“mentre per gli oneri condominiali maturati dal momento dell’accettazione di eredità, gli eredi devono essere considerati alla stregua di qualunque comproprietario e quindi come coobbligati in solido verso il condominio.”
Trib. Bari sent.n. 1713del 10.04.2024